L’accordo di programma, previsto dall’articolo 16 comma 2 del D. Lgs. 49/2014, regola le condizioni di servizio presso i luoghi di raggruppamento su tutto il territorio nazionale.
Il testo attualmente vigente, siglato dalle aziende della distribuzione, dalle aziende della raccolta, dai produttori di AEE e dal CdC RAEE ha validità da aprile 2019.
Le condizioni da rispettare perché un LdR possa godere del servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi sono:
I luoghi di raggruppamento beneficiano delle risorse economiche messe a disposizione dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi al fine di assicurare un’elevata efficienza del sistema RAEE. I contributi, definiti premi di efficienza, sono riconosciuti agli LdR che rispettano i requisiti di premialità stabiliti dall’accordo e consistono in un corrispettivo definito per i cinque raggruppamenti per ogni tonnellata di RAEE correttamente gestita. È inoltre previsto un riconoscimento economico pari a 20 euro a tonnellata, che segue i medesimi prerequisiti e meccanismi stabiliti per i premi di efficienza, per i ritiri che raggiungono un peso minimo.
In questa sezione sono disponibili i documenti e i moduli per la raccolta, la gestione e il servizio di ritiro dei RAEE.
La ricerca consente di identificare i luoghi di raggruppamento dei RAEE costituiti dai rivenditori di AEE iscritti al portale del CdC RAEE presenti nell’area selezionata.
CdC RAEE – Il portale del Centro di Coordinamento RAEE
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