L’accordo di programma, previsto dall’articolo 16 comma 2 del D. Lgs. 49/2014, regola le condizioni di servizio presso i luoghi di raggruppamento (LdR) su tutto il territorio nazionale.
Il testo siglato dalle aziende della distribuzione, dalle aziende della raccolta, dai produttori di AEE e dal CdC RAEE ha validità dal 1° gennaio 2026.
Le condizioni da rispettare perché un LdR possa godere del servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi sono:
I luoghi di raggruppamento beneficiano delle risorse economiche messe a disposizione dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi al fine di assicurare un’elevata efficienza del sistema RAEE. I contributi, definiti premi di efficienza, sono riconosciuti agli LdR che rispettano i requisiti di premialità stabiliti dall’accordo e consistono in un corrispettivo definito per i cinque raggruppamenti per ogni tonnellata di RAEE correttamente gestita e basato su un meccanismo di incentivazione. È previsto anche un riconoscimento economico pari a 40 euro a tonnellata, che segue i medesimi prerequisiti e meccanismi stabiliti per i premi di efficienza, per i ritiri che raggiungono un peso minimo.
Oltre alla soglia minima di operatività e alla soglia di buona operatività per ciascun ritiro, l’Accordo definisce anche il quantitativo minimo/annuo di RAEE da ritirare per poter ricevere il servizio di ritiro da parte dei Sistemi Collettivi per ciascun raggruppamento.
L’accordo prevede inoltre:
In questa sezione sono disponibili i documenti e i moduli per la raccolta, la gestione e il servizio di ritiro dei RAEE.
La ricerca consente di identificare i luoghi di raggruppamento dei RAEE dove i negozianti collocano i RAEE ritirati ai clienti. Questi luoghi potrebbero non essere accessibili al pubblico, devono rispettare dei requisiti autorizzativi e ricevono il servizio di ritiro dei rifiuti elettronici da parte dei Sistemi Collettivi.
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