L’accordo di programma che regola le condizioni di servizio presso i centri di raccolta comunali per il triennio 2022 – 2024 è stato sottoscritto tra ANCI, i produttori di AEE, le aziende della raccolta e il CdC RAEE. Il nuovo testo, previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 49/2014, ha validità dal 1 ottobre 2022 e introduce importanti novità a favore di una maggiore efficienza del sistema e dell’incremento della raccolta dei RAEE sul territorio nazionale.
Prima fra tutte, definisce la modalità operativa di conferimento dei RAEE dual use, ovvero i rifiuti di AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici: i CdR hanno l’obbligo di garantire ai possessori di RAEE dual use l’accesso, in conformità alla normativa vigente, e la sottoscrizione della documentazione di autocertificazione presentata dagli stessi per assolvere ai propri obblighi civilistici e fiscali.
La novità più significativa riguarda il sistema di efficienza: il documento si basa sul principio di riconoscere una premialità maggiore ai soggetti virtuosi volto a incentivare la crescita dei volumi di raccolta. A questo scopo, i soggetti beneficiari dei premi di efficienza vengono suddivisi in due categorie, a cui corrispondono quantitativi economici differenti.
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- Categoria CU1: appartengono a questa categoria i soggetti che oltre a possedere i requisiti già definiti nell’accordo precedente (disponibilità a ricevere la distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri, raggiungimento della soglia definita di saturazione) sottoscrivono la documentazione di autocertificazione presentata dai soggetti conferenti di RAEE dual use al fine dell’assolvimento dei propri obblighi civilistici e fiscali.
Gli importi attribuiti – 59 €/ton per R1 e R3, 124 €/ton per R2 e R4, 324 €/ton per R5 – sono maggiorati rispetto al 2021 e rimangono invariati per il periodo di operatività dell’accordo, a partire dai ritiri eseguiti dal 1 ottobre 2022 riconosciuti come premiabili.
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- Categoria CU2, attiva da gennaio 2023: comprende i soggetti che, oltre a presentare i medesimi requisiti in possesso dei soggetti appartenenti alla Categoria CU1, effettuano anche attività di microraccolta adeguatamente documentata sul portale del CdC RAEE.
In questo caso il dato su cui si basa il premio di efficienza è la raccolta pro capite del singolo Comune: in base ai kg/ab raccolti, il Comune entra a far parte di una specifica classe – da 1 a 8: all’aumentare della classe aumenta il premio. L’importo economico vale per i ritiri eseguiti dal 1 gennaio 2023 riconosciuti come premiabili, varia in base al raggruppamento e aumenta di anno in anno nel corso del biennio 2023 – 2024. La classe di appartenenza è calcolata come computazione del totale della raccolta effettuata nel Comune da parte di tutti i centri di raccolta presenti nell’anno solare precedente con specifici criteri di calcolo.
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Il nuovo accordo conferma il premio minimo di 20 €/ton per le missioni che raggiungono la soglia minima di saturazione. I Comuni che consentono l’accesso, corredato da idonea documentazione, a utenti di altri Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti o ad altri Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti al proprio centro di raccolta quale unico punto di conferimento dei RAEE ricevono un premio per i ritiri sottosoglia pari a 30 €/ton.
Con riferimento ai Fondi costituiti dai Produttori di AEE per tramite del Sistemi Collettivi, in aggiunta al Fondo Infrastrutturazione dei centri di raccolta che beneficia di un aumento di anno in anno dell’importo riconosciuto per tonnellata raccolta e al Fondo Comunicazione, viene implementato il Fondo microraccolta sui RAEE. Attivo nella prima annualità piena di validità dell’accordo, consiste in 1.000.000 € e verrà erogato tramite la partecipazione ad uno specifico bando.
Faq
Sono già iscritto al portale dei Servizi, devo siglare e inviare la Convezione Operativa prevista all’allegato 2 del nuovo accordo?
No, al momento non sono richiesti firma e invio della nuova Convenzione Operativa.
Quali prerequisiti devo possedere per accedere ai premi di efficienza?
I prerequisiti per accedere ai premi di efficienza sono indicati al punto 8.4 dell’accordo. Sulla base dei prerequisiti posseduti, i soggetti beneficiari possono appartenere alla categoria CU1 oppure alla categoria CU2, caratterizzate dal riconoscimento di importi economici differenti.
Tra i prerequisiti per i beneficiari della categoria CU2, valida dal 1 gennaio 2023, vi è l’effettuazione di attività di microraccolta. Come faccio a dimostrare l’esecuzione di questa attività?
È in fase di sviluppo l’apposita funzionalità accessibile tramite l’area riservata. Seguiranno maggiori comunicazioni in tempo utile.
Qual è la data di inizio validità delle categorie CU1 e CU2?
1 gennaio 2023. Dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 i soggetti beneficiari dei premi di efficienza che raggiungono la soglia di buona operatività ricevono i seguenti importi, maggiorati rispetto a quelli definiti nell’accordo precedente: 59 €/ton per R1 e R3, 124 €/ton per R2 e R4, 324 €/ton per R5.
Il riconoscimento economico di 20€/ton per le missioni che raggiungono la soglia minima di operatività è previsto anche dal nuovo accordo?
Sì, i ritiri che raggiungono pesi uguali o superiori ai pesi minimi di saturazione definiti al punto 3.9 dell’allegato 1, ma che non raggiungono le soglie di buona operatività, hanno diritto al premio di efficienza pari a 20€/ton. Per beneficiare del contributo è necessario rispettare i medesimi prerequisiti utilizzati per i premi di efficienza.
Chi riceve il riconoscimento economico di 30 €/ton e da quando?
Il premio pari a 30 €/ton riguarda i ritiri che raggiungono i pesi minimi di saturazione e spetta agli iscritti al portale che consentono l’accesso, corredato da idonea documentazione presentata al CdC RAEE, a utenti di altri Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti quale loro unico punto di conferimento. Questo contributo verrà erogato a partire dal 1 gennaio 2023.
È in corso lo sviluppo dell’apposita funzionalità accessibile tramite l’area riservata che permetterà di effettuare la dichiarazione.
Il nuovo accordo conferma i fondi finalizzati all’implementazione del sistema RAEE?
Sì, il nuovo accordo conferma i fondi infrastrutturazione dei centri di raccolta e comunicazione. In particolare, il fondo infrastrutturazione dei centri di raccolta prevede una contribuzione superiore rispetto agli importi previsti nell’accordo precedente e pari a:
- 18 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai centri di raccolta iscritti e premiabile ai sensi dell’art. 9 del presente accordo di programma, per l’anno 2022;
- 20 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai centri di raccolta iscritti e premiabile ai sensi dell’art. 9 del presente accordo di programma, per l’anno 2023;
- 22 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai centri di raccolta iscritti e premiabile ai sensi dell’art. 9 del presente accordo di programma, per l’anno 2024.
Ai fondi infrastrutturazione centri di raccolta e comunicazione si aggiunge il fondo microraccolta sui RAEE.
Cosa si intende per attività di microraccolta?
Le attività di microraccolta sono definite nell’accordo come modelli e circuiti di raccolta dei RAEE diversi dal ritiro dei RAEE presso i centri di raccolta. Esempi di attività di microraccolta sono: le iniziative di raccolta dei piccoli RAEE nelle scuole, il servizio di ritiro dei RAEE porta a porta, il posizionamento di postazioni fisse o mobili sul territorio dove i cittadini possono portare i propri RAEE.
Cos’è il fondo microraccolta sui RAEE e quando viene erogato?
È il fondo previsto dai Produttori di AEE per incentivare l’avvio di attività e progetti locali di microraccolta dei piccoli rifiuti elettronici. Verrà costituito nella prima annualità di validità dell’accordo e consiste in un contributo pari a 1.000.000 €. Il fondo sarà erogato mediante la pubblicazione di uno specifico bando.