Il raggiungimento degli obiettivi europei di raccolta dei RAEE rappresenta una delle sfide più rilevanti per il nostro Paese, sia sotto il profilo ambientale, che sotto quello economico. In questo contesto, il confronto con le istituzioni è fondamentale per delineare prospettive e individuare soluzioni concrete. Abbiamo intervistato Laura D’Aprile, Capo Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per approfondire le priorità del sistema RAEE e le azioni da mettere in campo.
Ingegner D’Aprile, il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta fissati a livello europeo, insieme all’ipotesi, emersa nel bilancio dell’Unione, di introdurre un meccanismo di penalizzazione economica sui quantitativi di RAEE non avviati a riciclo, potrebbe comportare un impatto economico significativo per il nostro Paese. Quali azioni ritiene prioritarie da parte dei soggetti della filiera per prevenire questo rischio e migliorare le performance di raccolta?
Il tema riportato è di estrema rilevanza. La procedura di infrazione 2024/2142 ci ricorda che nel 2021 l’Italia ha raggiunto solo il 33,8% dell’obiettivo di raccolta del 65% previsto dalla Direttiva RAEE. L’ipotesi di una “Risorsa propria E-WASTE”, ossia una tassa europea sul mancato raggiungimento degli obiettivi, rappresenterebbe un onere economico significativo per il nostro Paese, sottraendo risorse preziose che potrebbero invece essere investite nel potenziamento della filiera stessa.
In primo luogo, è fondamentale che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, attraverso i loro sistemi di gestione, intensifichino gli investimenti in comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla corretta gestione dei RAEE. La Legge 166/2024, di conversione del Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, ha modificato l’articolo 10 del D.lgs. n. 49/2014 introducendo un obbligo specifico per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE: destinare almeno il 3% dei ricavi dell’esercizio precedente a programmi di informazione sulla raccolta separata dei RAEE e sui benefici del riciclaggio. Questo non è un adempimento burocratico, ma uno strumento strategico per colmare il gap informativo su cosa sono i RAEE e sulle corrette modalità di raccolta. A supporto della campagna comunicativa, lo stesso intervento normativo ha modificato l’articolo 38 del D.lgs. n. 49/2014, introducendo il comma 6-bis, che sanzione il mancato adempimento a tale obbligo. La stessa Legge 166/2024 ha modificato l’articolo 11 del D.lgs. n. 49/2014, semplificando le modalità di ritiro dei RAEE “uno contro uno” e “uno contro zero”, attuate da parte della distribuzione. Su questo aspetto sarà importante avere un quadro completo su come tali misure stiano impattando sulla raccolta dei RAEE.
Sul fronte infrastrutturale, è importante accelerare nell’implementazione dell’Accordo di cui all’articolo 15 del D.lgs. n. 49/2014, tra ANCI – CdC RAEE – produttori – imprese della raccolta e relativo al periodo 2025-2027, siglato il 17 marzo 2025. Tale Accordo prevede l’incremento dei fondi destinati allo sviluppo e all’adeguamento dei centri di raccolta comunali per favorire la raccolta dei RAEE. Attualmente solo la metà dei Comuni italiani dispone di almeno un centro di raccolta attivo, e solo un quarto ha attivato modalità di micro-raccolta. Occorre colmare questo divario territoriale, particolarmente nelle aree del Sud dove le performance sono inferiori alla media nazionale.
Inoltre, nell’ottica del miglioramento della gestione dei RAEE, è opportuno richiamare il PNRR che ha previsto investimenti specifici, ossia l’investimento 1.2 Linea d’Intervento A (Progetti “Faro” di economia circolare), con lo scopo di finanziare progetti di ammodernamento (anche con l’ampliamento di impianti esistenti) e di realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei RAEE.
I produttori, in raccordo con il Centro di Coordinamento, devono collaborare attivamente con le autorità di controllo per intercettare le gestioni irregolari, tra cui quelle compiute attraverso l’attribuzione impropria di codici EER che consente l’uscita dei RAEE dal canale ufficiale.
Infine, è essenziale enfatizzare il valore economico dei RAEE come fonte di materie prime critiche, tenendo anche conto dell’importanza geopolitica di tale flusso di rifiuti. In tal senso i sistemi di gestione dei produttori e il Centro di Coordinamento possono svolgere un ruolo di rilievo.
Comuni e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresentano i principali attori designati alla raccolta dei RAEE. In che modo, a suo avviso, questi soggetti dovrebbero rafforzare il proprio impegno per incrementare i rispettivi volumi di raccolta in maniera attiva?
Comuni e distributori sono effettivamente i pilastri operativi della raccolta dei RAEE domestici, ciascuno con specificità e margini di miglioramento distinti.
Per quanto riguarda i Comuni, il primo passo è garantire una copertura capillare dei centri di raccolta su tutto il territorio nazionale. Come ho già evidenziato, solo la metà dei Comuni dispone di almeno un centro di raccolta operativo. Gli enti locali devono utilizzare gli strumenti previsti dall’Accordo tra ANCI, CdC RAEE, produttori e imprese della raccolta, per implementare nuovi punti di conferimento, con particolare attenzione alle aree rurali e ai piccoli centri dove l’accessibilità è limitata.
Inoltre, i Comuni dovrebbero attivare servizi di raccolta domiciliare dedicati ai RAEE ingombranti, come frigoriferi, lavatrici e televisori, che rappresentano una barriera per i cittadini privi di mezzi di trasporto adeguati. Esperienze virtuose in alcune realtà del Nord dimostrano che il ritiro a domicilio su prenotazione può incrementare significativamente i volumi raccolti.
Un altro aspetto cruciale riguarda la micro-raccolta. I Comuni devono moltiplicare i punti di prossimità per i RAEE di piccole dimensioni, come smartphone, caricabatterie e piccoli elettrodomestici, attraverso contenitori dedicati presso scuole, uffici pubblici, supermercati e farmacie. Questi rifiuti, spesso abbandonati nei cassetti o non gestiti correttamente, contengono elevate concentrazioni di materie prime critiche. Infine, è essenziale che i Comuni attivino campagne di sensibilizzazione locale, in sinergia con i sistemi di gestione dei produttori, per educare i cittadini sui corretti canali di conferimento e sui vantaggi ambientali del riciclaggio.
Gli enti territoriali devono promuovere e replicare le esperienze virtuose. Ad esempio, alcuni Comuni del Nord hanno attivato partnership con cooperative sociali per il ritiro domiciliare dei RAEE e per attività di riparazione e preparazione per il riutilizzo, creando contemporaneamente opportunità occupazionali e incrementando i tassi di raccolta.
Per i distributori, le recenti semplificazioni normative offrono opportunità concrete per aumentare la raccolta. La Legge 166/2024, già citata in precedenza, con la modifica dell’articolo 11 del D.lgs. n. 49/2014, ha eliminato l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero”, riducendo gli adempimenti burocratici e introducendo semplificazioni.
Ulteriormente, la Legge 147/2025, di conversione del decreto-legge n. 116/2025, modificando ulteriormente l’articolo 11 del D.lgs. n. 49/2014, ha introdotto una novità significativa: al momento della consegna a domicilio di una nuova apparecchiatura, i distributori possono ritirare gratuitamente non solo il prodotto sostituito (“uno contro uno”), ma anche tutti gli altri RAEE domestici del cliente, senza obbligo di acquisto equivalente. Questa modalità ampliata rappresenta un’opportunità straordinaria per incrementare i volumi, trasformando ogni consegna in un’occasione di raccolta multipla.
I distributori devono inoltre valorizzare il ritiro “uno contro zero” nei punti vendita fisici, destinando spazi visibili e accessibili per la raccolta dei piccoli RAEE (inferiori a 25 cm). Troppo spesso questi contenitori sono collocati in aree marginali o poco segnalate.
Sul fronte della tracciabilità, la Legge 147/2025 ha introdotto sanzioni da 2.000 a 10.000 euro per i distributori che non registrano sul portale del CdC RAEE i depositi preliminari o non comunicano i quantitativi movimentati in ragione al ritiro effettuato. Questo obbligo, unitamente alle sanzioni, responsabilizza i distributori e contrasta l’opacità che favorisce i flussi illegali.
In ultimo, è opportuno citare l’Accordo di programma tra imprese della raccolta, produttori e distributori, di cui all’articolo 16 del D.lgs. n. 49/2014, che definisce le modalità di gestione dei RAEE presso la distribuzione, in vigore dal 1° gennaio 2026. Il nuovo Accordo introduce importanti novità, sia economiche sia operative, incentrate su tre pilastri strategici: efficienza operativa, capillarità territoriale e comunicazione ai cittadini, quest’ultima riconosciuta come la leva principale per aumentare i volumi di rifiuti elettronici conferiti correttamente alla distribuzione. Le misure sono state condivise dalle principali associazioni di categoria della distribuzione, dei produttori di AEE e delle aziende della raccolta e dal CdC RAEE ed è importante monitorarne l’andamento.
Un tema critico riguarda la gestione non corretta dei RAEE, spesso riconducibile all’attribuzione di codici EER non appropriati, che consente l’uscita dei rifiuti dal canale ufficiale. Quali strumenti ulteriori aiuterebbero gli enti di controllo a contrastare in maniera più efficace questo fenomeno? E quale azione di sensibilizzazione potrebbe essere attribuita agli enti territoriali per favorire l’emersione del sommerso?
La questione tocca uno dei punti più critici della filiera RAEE: la gestione irregolare attraverso l’attribuzione impropria dei codici EER. Questo fenomeno sottrae quantitativi rilevanti al circuito ufficiale, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi europei e alimentando flussi illegali, talvolta con destinazione verso export non autorizzati.
Sul fronte degli strumenti di controllo, ritengo necessario un approccio integrato che coinvolga diverse autorità competenti.
Le Province e le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) devono intensificare i controlli lungo tutta la filiera, non limitandosi agli impianti di trattamento. Attualmente la maggior parte delle ispezioni si concentra a valle, trascurando la fase critica della raccolta e del primo trasporto dove avvengono le principali distorsioni. È necessario verificare sistematicamente la corretta attribuzione dei codici EER presso i centri di raccolta comunali, i depositi preliminari dei distributori e gli operatori del commercio dei rottami metallici, dove spesso i RAEE vengono impropriamente classificati come rifiuti metallici.
È essenziale organizzare corsi di aggiornamento per il personale che deve effettuare i controlli sulle specificità della normativa RAEE, sui criteri di classificazione delle diverse categorie di apparecchiature e sulle modalità più frequenti di elusione degli obblighi. Molti controllori provengono da percorsi formativi generalisti e necessitano di competenze verticali. Le Associazioni di categoria dovrebbero organizzare seminari formativi rivolti a rottamai, operatori del commercio dei metalli e gestori di impianti di recupero, per chiarire gli obblighi normativi e le conseguenze penali e amministrative derivanti dalla gestione irregolare dei RAEE. L’enfasi deve essere posta non solo sulla sanzione, ma anche sul valore economico che la corretta gestione può generare attraverso il recupero di materiali.
Un fenomeno da attenzionare riguarda i furti di RAEE o di loro componenti presso i centri di raccolta comunali. Occorre che i Comuni valutino l’implementazione di sistemi di videosorveglianza, recinzioni adeguate e protocolli di sicurezza per i centri di raccolta.
