Impianti di trattamento dei RAEE
Accordo relativo al trattamento dei RAEE e alla qualificazione delle aziende di recupero dei RAEE
Con l'obiettivo di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore dei rifiuti derivanti dai RAEE, il Centro di Coordinamento RAEE (CdC) e le principali Associazioni Italiane dei Recuperatori (Associazioni) - nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 25 settembre 2007, n. 185 - hanno sottoscritto un importante accordo (Accordo).
L'obiettivo viene perseguito tramite l'accreditamento delle Aziende del settore del trattamento dei RAEE (Aziende) presso il CdC RAEE conformemente alla Specifica Tecnica allegata all'Accordo, in particolare, sulla base di un audit specifico condotto da certificatori terzi selezionati e convenzionati dal CdC RAEE.
La Specifica Tecnica definisce i requisiti minimi per il trattamento dei RAEE predisposti per essere applicabili a tutti gli impianti di trattamento, indipendentemente dal tipo e dimensione.
L'esito positivo dell'audit ed il rispetto di tutti gli obblighi normativi previsti per le Aziende sono prerequisiti essenziali per gli operatori e gli impianti di recupero RAEE ai fini dell'accreditamento da parte del CdC RAEE e perchè i singoli Sistemi Collettivi possano avvalersene.
Al momento le Associazioni che hanno aderito all'Accordo sono: AssoRaee, Assofermet, Ancoraee, CNA, Assoqualit, UnoRAEE e Confapi.
Il CdC RAEE ha convenzionato sei tra i principali enti di certificazione (Enti) che le Aziende potranno contattare per richiedere a proprie spese le visite di audit necessarie per l'accreditamento.
Gli Enti convenzionati sono: DNV, Dasa Rägister, IMQ, RINA, SGS, TÜV, Certiquality, Bureau Veritas e CSI Italia.
Durante le visite di audit si verificherà la corrispondenza tra le tecniche per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti in uso nelle aziende e le BAT RAEE (Best Available Techniques), ovvero le migliori tecniche disponibili per il trattamento dei Raee.
Gli Enti, unitamente al CdC RAEE ed alle Associazioni, con l'obiettivo di rendere il criterio di valutazione il più possibile oggettivo ed omogeneo, hanno stilato una check list che definisce i requisiti minimi per essere accreditati presso il CdC RAEE.
La check list prevede per i raggruppamenti delle categorie di rifiuto R1, R2, R3 e R4 la possibilità di accreditamento anche per gli impianti che svolgono soltanto il processo di messa in sicurezza e affidano a terzi i processi di frantumazione delle carcasse (per i raggruppamenti R1, R2 e R4) oppure il trattamento dei tubi catodici (per il raggruppamento R3). Queste aziende possono essere accreditate solo nel caso in cui si avvalgano, per le restanti fasi del processo di trattamento, di impianti a loro volta accreditati presso il CdC RAEE. Tutti gli impianti che svolgono soltanto il processo di messa in sicurezza dei rifiuti, dovranno fornire preventivamente al CdC RAEE la lista dei fornitori a cui affidano i rifiuti per effettuare la fase conclusiva del trattamento.
Sono state quindi definite due classi di requisiti:
- Requisiti bloccanti. Sono prerogative fondamentali per il superamento di una visita di audit e devono essere interamente soddisfatte per tutti i raggruppamenti e le fasi di processo per cui si vuole conseguire l'accreditamento (in totale 61 quesiti su 207).
- Requisiti non bloccanti. Sono caratteristiche-condizioni importanti: l'azienda deve soddisfarne almeno il 70% del totale indicato per ogni raggruppamento e per ogni fase del processo per cui si vuole conseguire l'accreditamento.
A partire dal 1 Marzo 2009 le Aziende avranno 7 mesi per conseguire l'accreditamento al CdC RAEE e quindi per poter operare per conto dei singoli Sistemi Collettivi.
Per ricevere un preventivo e richiedere l'avvio della procedura di qualificazione, le Aziende dovranno contattare uno degli Enti indicati convenzionati dal CdC RAEE.
Il CdC RAEE fornirà il necessario supporto alle Associazioni per verificare il rispetto delle tariffe convenzionate.
Solamente a fronte di un esito positivo dell'audit l'Ente invierà a mezzo raccomandata al CdC RAEE il foglio riepilogativo della check list siglato per accettazione dal responsabile dell'impianto.
Qualora in sede di prima visita ispettiva si rendesse necessaria una visita di follow up quest'ultima dovrà essere svolta entro 3 mesi dalla prima, pena la necessità di riavviare il processo di qualificazione.
Il CdC RAEE procederà alla pubblicazione sul proprio sito delle sole Aziende che avranno superato l'audit e di cui pertanto i Sistemi Collettivi potranno avvalersi.
Trascorsi 7 mesi dalla data di approvazione delle check list, e quindi a partire dal 1 Ottobre 2009, i Sistemi Collettivi potranno operare solamente con le Aziende accreditate dal CdC RAEE.